Per la tassa, con acconto in scadenza il 16 giugno 2016, quasi 20 milioni di case adibite ad “abitazione principale” saranno escluse dal pagamento. I vari casi di esenzione.

La cancellazione dal pagamento della tassa sulla “prima casa” è stato consentito dalla “legge di stabilità” per l‘anno 2016, ora giunge il primo appuntamento fiscale nel quale i contribuenti italiani si potranno confrontare con l’esenzione dalla TASI ed i relativi benefici economici.

Infatti, il prossimo 16 giugno, gli aventi diritto su quasi 20 milioni di abitazioni ad uso civile che l’anno scorso avrebbero dovuto pagare l’imposta sui servizi indivisibili, saranno esentati dal farlo. Vediamo quali sono i contribuenti esentati con il beneficio. Cerchiamo di spiegarlo di seguito in modo chiaro e sintetico.

SOGGETTI ESENTATI DAL PAGAMENTO: a non dover pagare, beneficiando della relativa esenzione fiscale, saranno gli “aventi diritto” allabitazione principale ed alle relative pertinenze. Queste ultime devono consistere in massimo tre unità immobiliari e sempre che ciascuna appartenga ad una diversa categoria catastale tra: C2, C6 e C7. Per poter usufruire dell’esenzione, l’abitazione principale non deve essere classificata come di lusso” dal Catasto. In tali casi, non paga la parte di quota della Tassa, normalmente spettante, neppure linquilino od il comodatario, con atti formalmente registrati, ma sempre a condizione che risieda anagraficamente e dimori effettivamente nell’immobile detenuto. Questa circostanza non esclude che il relativo proprietario non debba pagare la tassa, quale seconda abitazione. Non pagano la TASI quei  soggetti che sono titolari di terreni ed aventi la qualità di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli.

Ricordiamo che l’abitazioneprincipale non di lusso è esente non solo dalla TASI ma anche dall’ IMU ed in conseguenza il prossimo 16 giugno 2016, data del pagamento per l’acconto, non va pagato nulla.

Rimane, al contrario, il pagamento per l’abitazione principale se classificata di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) soggetta sia all’IMU che eventualmente allaTASI, se istituita dal Comune. Per quanto riguarda l’acconto: va pagato, per la metà di quanto dovuto, in base alle aliquote, come alle detrazioni, deliberate per il 2015. Quando fossero più favorevoli, si possono usare le eventuali delibere adottate per il 2016.

COSA DEVE INTENDERSI PER ABITAZIONE PRINCIPALE.

L’abitazione principale, nella nozione che risulta analoga con quella relativa ai fini IMU consiste in quell’unità immobiliare nella quale il contribuente ed i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

GLI IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.

A non dover pagare, in quest’occasione, la TASI sono anche gli immobili assimilati all’abitazione principale. Infatti, molti Comuni, attraverso i loro regolamenti, hanno assimilato nel beneficio le case non locate, quelle appartenenti ad anziani e disabili, se necessariamente residenti in istituti di cura, assistenza sanitaria e ricovero. La legge ha poi assimilato all’abitazione principale nell’esenzione TASI gli immobili delle cooperative edilizie, quando a proprietà indivisa, adibite dai soci a propria abitazione principale; gli alloggi sociali; la casa coniugale, se assegnata dal giudice all’ex coniuge in sede di separazione personale o divorzio ed anche se l’immobile risulti concesso in comodato registrato.    Mentre, nel diverso caso del fabbricato utilizzato in locazione si applicano invece le regole ordinarie.

All’elenco dei soggetti esentati vanno aggiunti i casi dell’unità immobiliare non locata, né concessa in comodato, ma appartenente ai cittadini italiani iscritti all’Aire, Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, purché pensionati nel Paese di residenza.

LOCALI IN AFFITTO.

Nel caso sia in corso un contratto diaffitto definito a “canone libero”  il proprietario deve pagare l’IMU ed eventualmente anche la TASI, quando istituita dal Comune.
Il prossimo16 giugno, data di versamento della quota in acconto, il proprietario deve pagare la metà di quanto dovuto in base alle aliquote già deliberate per il 2015 (o per il 2016, se più favorevoli).

Per la TASI, invece, occorre tener conto della quota stabilita dal Comune a carico del proprietario, variabile in un’entità tra il 70 e il 90%. La quota dovuta dall’inquilino non deve essere più pagata quando questi usa la casa come abitazione principale.

Infine, nel caso diaffitto concordato” il titolare deve versare l’IMU ed eventualmente la TASI se istituita con norma municipale dal Comune. Potrebbero essere previste aliquote specifiche a livello locale, eventualmente legate a condizioni particolari (es. la residenza nell’immobile). Per legge, le aliquote previste dai Comuni generiche o specifiche sono ridotte del 25 per cento. L’acconto deve essere calcolato, in tal caso, secondo le stesse regole previste per gli affitti definiti liberi. Inoltre, il proprietario potrà applicare la medesima riduzione, nella misura del 25%, sia per IMU che TASI.

Giorgio M. Palumbo

Commenti

commenti