Comune di Napoli emanata ordinanza per maxi area pedonale da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio

La nota integrale:

Premesso che:

con nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. Del 24/04/2023 la Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto (Sezione 2A – Ordine e Sicurezza Pubblica) ha comunicato che in occasione dei festeggiamenti che, con ogni probabilità, inizieranno nella giornata di sabato 29 aprile, al termine dell’incontro di calcio “Napoli/Salernitana” in programma alle ore 15:00, e a seguito della successiva riunione tenutasi il giorno 26/04/2023 presso la Questura di Napoli, al fine del coordinamento e per la pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, sono stati chiesti dei particolari provvedimenti di viabilità;

in particolare, dalle ore 10:00 di sabato 29 aprile alle ore 12:00 di lunedì 1 maggio 2023, è stato chiesto di disporre il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai presidi ospedalieri con pronto soccorso;

a seguito di ulteriore interlocuzione con la Polizia Locale, i presidi ospedalieri allertati risultano i seguenti:

DEA II livello:Napoli:

▪  Ospedale del Mare, alla via Enrico Russo,41 (Ponticelli);

▪  Ospedale Cardarelli alla via Cardarelli, 9;

▪  Ospedale Pediatrico Santobono alla via Mario Fiore, 6;

DEA I livello:Napoli:

▪  Ospedale San Paolo alla via Terracina, 219;

▪  Ospedale dei Pellegrini alla via Portamedina alla Pignasecca, 41;

▪  Ospedale CTO al viale Colli Aminei, 21.

Ritenuto opportuno, per i motivi su esposti, adottare il provvedimento di disciplina viabilistica riportato nella parte dispositiva del presente atto

Attestato che:

il presente provvedimento non contiene dati personali;

il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell’apposita sezione
del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito del Comune di Napoli.

Letti:

la nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. Del 24/07/2023 della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto (Sezione 2A – Ordine e Sicurezza Pubblica).

Ritenuto opportuno, per i motivi su esposti, adottare il provvedimento di disciplina viabilistica riportato nella parte dispositiva del presente atto.

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;

il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Istituire, dalle ore 10:00 di sabato 29 aprile alle ore 12:00 di lunedì 1 maggio 2023, il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso:

A)  DEA II livello: Napoli:

Ospedale del Mare, via Enrico Russo, 41 (Ponticelli);

Ospedale Cardarelli, via Cardarelli, 9;

Ospedale Pediatrico Santobono alla via Mario Fiore, 6;

B)  DEA I livello: Napoli:

Ospedale San Paolo, via Terracina, 219;

Ospedale dei Pellegrini, via Portamedina alla Pignasecca, 41;

Ospedale CTO,viale Colli Aminei, 21.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare gli opportuni accorgimenti in caso di necessità, nonché a modificare l’attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico veicolare/pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell’art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

L’ordinanza del Comune di Napoli prosegue con le vie interdette al traffico veicolare:

Largo Sermoneta, via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Acton, via Crispoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazzaro, via Mergellina. 

Altre strade da interdire alla circolazione: corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, gallegia 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale, via Orazio.

In deroga al suddetto divieto potranno circolare:

  • veicoli delle forze dell’Ordine, di soccorso e di emergenza;
  • autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Servizi S.p.a. adibiti al trasporto disabili;
  • veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
  • autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
  • autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
  • autoveicoli e i bus delle aziende di trasporto pubblico, taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente;
  • autoveicoli di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;
  • veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al Servizio Polizia Locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile;
  • veicoli di proprietà del personale delle forze di polizia chiamati ad assumere o lasciare il servizio nell’ambito del presente dispositivo.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto. Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare gli opportuni accorgimenti in caso di necessità, nonché a modificare l’attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico veicolare/pedonale. Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

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