Ma non erano state abolite?
In conseguenza della sonora bocciatura delle riforme costituzionali che erano state proposte dal Governo Renzi avvenuta con la votazione popolare del 4 dicembre 2016 (60% circa dei NO), in Italia, è rimasto un’ulteriore problema istituzionale: quello della sorte finale da dare ad un ente pubblico territoriale denominato Provincia.
Una istituzione locale che, a seguito della revisione costituzionale, si voleva del tutto eliminare dall’ordinamento giuridico dello Stato dopo che negli ultimi tre anni erano stati effettuati alcuni interventi legislativi limitativi di poteri e funzioni uniti alla riduzione dei finanziamenti “per trasferimento”.
Tuttavia, le Province erano state previste dai costituenti redattori della Carta fondamentale della Repubblica quali essenziali ripartizioni dei poteri locali. In particolare, istituite quali enti pubblici territoriali, aventi natura costituzionale, di rappresentanza elettiva, a fini politici di governo locale.
Inoltre quale circoscrizione di decentramento e raccordo amministrativo per le funzioni di reciproca competenza con le istituzioni a livello sub-regionale dello Stato (Questore, Prefetto, Direttori provinciali) e della Regione. In proposito, la Carta costituzionale afferma solennemente nella prima parte dedicata ai “Principi fondamentali” con l’art.5 che:
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
Il titolo V della nostra Carta prevede poi le Regioni, le Province ed i Comuni. In base all’art.114, primo comma, della nostra Costituzione la Repubblica italiana è infatti costituita dalle seguenti istituzioni di governo centrale o locale: “dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Mentre, il secondo comma aggiunge che: “..le Province…sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”
Nel seguito della parte dedicata alle c.d.“Autonomie locali” il testo della “Prima legge della Repubblica” in diversi altri articoli prevede e regolamenta le funzioni amministrative, la potestà regolamentare ed indica gli organi rappresentativi delle Province: si tratta degli articoli 117, 118, 119 e 120, 132 ed infine 133.
Come si scriveva però, con gli ultimi governi, le Province sono state ritenute degli “enti inutili” e negli ultimi tre anni depotenziate, private di operatività, delle risorse finanziarie e con gran parte del personale amministrativo “messo in mobilità” verso altre P.A. Eppure le funzioni istituzionali erano particolarmente importanti.
Infine, vi erano le tasse in favore dell’Ente fra le quali l’IPT- imposta provinciale di trascrizione dovuta per l’acquisto e la cessione di autoveicoli e motocicli. Che fine faranno tali importanti gettiti? Come sempre la confusione rischia di regnare sovrana.
Giorgio M. Palumbo