Quando non conviene fare ricorso al Giudice di pace
Sempre in tema di “costi” del “servizio giustizia” in Italia ed in particolare della importante funzione giurisdizionale svolta dagli organi giudiziari “di base” proviamo a vedere qual è la situazione reale degli uffici del Giudice di pace?
Si deve premettere che, con le diverse riforme sia del processo civile che di quello penale succedutesi nel corso degli ultimi venti anni, sono state attribuite dal Legislatore ai Giudici “onorari” sempre maggiori ed anche delicate funzioni giurisdizionali requirenti (di Pubblico ministero) che decidenti (quindi di organo giudicante in senso proprio) tanto che essi hanno attribuita la risoluzione della stragrande maggioranza delle controversie giudiziarie.
Ricordiamo come, ai Giudici di pace, ad esempio, siano attribuite competenze giudicanti urgenti e delicate in materia di situazioni personali ed attinenti persino allo status degli “immigrati” da poter considerare “rifugiati” o meno. In proposito, basta rammentare la decisione di un G.d.p. che consentì alle nostre autorità di riconsegnare alle autorità azere la sig.ra Shalabahyeva e la figlia.
Altrettanto delicata la situazione del settore penale della Giustizia di base. Di recente il Parlamento ha giustamente irrigidito tutta la fase sanzionatoria collegata alle più gravi violazioni del “Codice della strada” fino all’introduzione della nuova figura di reato dell’ “omicidio stradale”, attribuendone la competenza alle Procure ed ai Tribunali ordinari.
Tuttavia, tranne le più gravi ipotesi di reato, altre gravi violazioni restano di competenza del Giudice di pace. In particolare, si tratta delle opposizioni agli accertamenti sanzionatori in materia di violazioni punite con sanzioni amministrative alle norme del Codice della strada.
Quelle che, nel linguaggio tecnico giudiziario, davanti al Giudice di pace competente, sono definite per l’appunto con l’acronimo di O.s.a. e vengono decise dal Giudice onorario monocratico (singolo) competente per il territorio nel quale è stata verificata e quindi elevata la violazione al C.d.s.
Si tratta con linguaggio corrente, volutamente non tecnico, delle temute multe pecuniarie inflitte ai trasgressori o presunti tali e con importi che, annualmente rivalutati, possono raggiungere l’entità di diverse migliaia di euro. Che richiedono, in sede di opposizione, da adire con ricorso al Giudice onorario, il contestuale versamento di una tassa il cui importo può sconsigliare di farlo. Presto torneremo sull’argomento.
Giorgio M. Palumbo