Diminuiranno finalmente i ricorsi del contenzioso erariale?

A seguito dell’adozione del Decreto legge n.119 del 23 ottobre del corrente anno, in corso di conversione in Parlamento, è stata prevista la “rottamazione delle cartelle di pagamento” ovvero una procedura amministrativa di “definizione agevolata”. Si tratta di una modalità che consente al contribuente “aderente” di poter estinguere i debiti con l’Erario attraverso il pagamento in unica soluzione, oppure, a scelta, in forma rateale, dell’importo dovuto senza dover pagare gli interessi, le spese ed altre somme aggiuntive che, come sappiamo, sono molto onerose.

La prima rottamazione venne introdotta dal decreto n.193/2016 che aveva previsto la definizione agevolata dei carichi compresi tra gli anni 2000 ed il 2016; mentre, la “rottamazione bis” del decreto n.148/2017 invece, ha previsto la definizione agevolata estesa ai carichi del 2017 ed ha consentito anche a chi era stato escluso, o non era riuscito a pagare le rate ricomprese nella precedente procedura agevolata, di poterlo ancora fare. Ora la “rottamazione – ter” è quella introdotta dal decreto n.119/2018 che si presenta in forma ancora più vantaggiosa per i richiedenti.

Cosa si deve fare per rottamare le cartelle: quali sono gli adempimenti.

Per poter accedere alla definizione agevolata il debitore deve manifestare agli uffici dell’Agente della riscossione, Agenzia delle entrate, la volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, il termine per la “rottamazione” scade il 31/05/2019, compilando la modulistica che l’Agente pubblica sul proprio sito ufficiale. Nella dichiarazione il debitore deve indicare gli oggetti ed il numero delle rate che intende pagare, la pendenza dei giudizi che hanno per oggetto i carichi a cui si riferisce l’adesione e l’impegno di rinunciare agli stessi.

Benefici della procedura beneficiata.

Una volta presentata la domanda per ottenere la definizione agevolata, l’Agente della riscossione, in relazione ai carichi “rottamati”, non può iniziare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può proseguire le procedure di recupero avviate.

Gli adempimenti per la rottamazione “ter”.

Il decreto in conversione n.119 del 2018 non prevede solo la c.d. “Pace Fiscale”, ma anche la rottamazione ter o, più precisamente, quella di “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione“, che, in buona sostanza, sostituisce la rottamazione “bis”. Le cartelle oggetto di questa possibile definizione agevolata sono quelle affidate ad Equitalia ed all’Agenzia delle Entrate – Riscossione – dal gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Questa procedura si presenta particolarmente favorevole per i contribuenti perché consente, anche a chi ha aderito alle precedenti, ma poi non è riuscito materialmente a pagare le rate, di aderire per chiudere il debito fiscale.

In Campania il problema è enorme, così come l’entità delle cause fiscali che intasano, con quasi 100.000 procedimenti, le Commissioni tributarie regionali e provinciali e poi la Corte di Cassazione.

Speriamo che dopo la “pax fiscale” si possa tornare ad una situazione più ragionevole e gestibile nei rapporti fra contribuenti ed amministrazione statale.

E’ un auspicio.

Giorgio M. Palumbo

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