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Regolamento TARSU
Comune di Melito di Napoli
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI -
REGOLAMENTO DI RISCOSSIONE E PROVVEDIMENTI
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Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA E DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita, ai sensi dell'art. 58 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 nr.507, una tassa annuale da applicare in base a tariffa, disciplinata dalle disposizioni di cui al citato decreto e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
E' altresì istituita, ai sensi dell'art.77 dello stesso decreto, la tassa giornaliera di smaltimento, come regolata al successivo titolo V.
Il servizio viene effettuato in regime di privativa sull'intero territorio comunale per l'intero arco dell'anno.
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Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
I rifiuti sono classificati: secondo l'origine, in rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali; secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
Rientrano tra i rifiuti pericolosi quelli che con normativa precedente erano definiti tossico nocivi.
Sono classificati rifiuti solidi urbani interni:
i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione o dagli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da ospedali, case di cura e simili, limitatamente ai residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e agli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari;
i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o insediamenti civili in genere.
Ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 22/97, sono considerati rifiuti assimilati, i rifiuti speciali indicati nell'allegata tabella A che fa parte integrante del regolamento comunale.
Sono classificati speciali quelli individuati all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/97 che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti solidi urbani per qualità e, ove specificato, per qualità e quantità.
Sono considerati pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco "allegato D" al D.Lgs.n.22/97.
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Art. 3 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO
Le tariffe annuali della tassa sono determinate dal Comune in misura tale da consentire il conseguimento di un gettito annuo complessivo non superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato a norma dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93, né inferiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni
legislative vigenti.
Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.
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Art. 4 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree adibite a verde ornamentale.
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Tali circostanze dovranno essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili o ad idonea documentazione allegata.
La tassa è dovuta purché i locali e le aree risultino predisposti all'uso. I locali ad uso abitativo si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o forniti di utenze: acqua, elettricità, ecc. I locali e le aree a diversa destinazioni si considerano predisposti all'uso se forniti di utenze o se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature, e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
Nei casi in cui, mancando le dovute autorizzazioni, i locali vengano comunque abusivamente utilizzati, sono soggetti a tassazione.
Non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso cui sono stabilmente adibiti non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche,
a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifero, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione) impianti a ciclo continuo, silos e simili dove non si abbia di regola presenza di persone;
b) gli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio di fabbricati ( impianti idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, fognari, di raccolta e sgombero immondizie);
d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
e) i sottotetti e i piani interrati sono esclusi solo se locali adibiti esclusivamente all'ispezione o finalizzati alla coibentazione dei locali abitabili.
Non si considera tassabile quella parte di superficie sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti.
La detassazione di tali aree viene accordata su istanza di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali. L'ufficio preposto dell'entrata può richiedere all'ufficio Ecologia del comune un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti. La detassazione è applicata dal bimestre solare successivo la data della domanda.
Laddove non sia possibile definire oggettivamente, ai sensi del comma precedente, la parte di superficie dove si formano esclusivamente i rifiuti speciali di cui al precedente paragrafo la superficie da considerare è tutta quella utilizzata per l'esercizio dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi che sono comunque tassati per l'intera superficie) ridotta del 30%.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
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Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dovuta da coloro che occupano o detengono, nel territorio comunale, locali o aree scoperte di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Nel caso di condomini e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
L'ufficio preposto dell'entrata può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento previsto nel precedente comma, la presentazione dell'elenco dei proprietari e degli occupanti o detentori dei locali ed aree, dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, nonché la fornitura di planimetrie dei locali e delle aree scoperte.
Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale o la denominazione dei medesimi.
Coloro che hanno la rappresentanza legale o la direzione di detti enti sono solidalmente responsabili nel pagamento, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.
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Art. 6 - DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE-CESSAZIONE
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Poiché operi lo sgravio o il rimborso in caso di denuncia tardiva la denuncia stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della
cartella o in mancanza dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 del Dlgs n. 46/1999.
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Art. 7 - COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO E TARIFFE
La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i termini di legge
Il costo medio viene determinato secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n 95/E del 22 giugno 1994.
Le tariffe della tassa rifiuti sono approvate annualmente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Dlgs n. 267/2000 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000.
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Art. 8 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DELLA SUPERTFICIE TASSABILE
1.La tassa è commisurata alla superficie:
a) dei locali e delle aree comunque coperte, comprese tettoie e simili, al netto dei muri perimetrali;
b) delle aree scoperte operative.
Sono escluse in ogni caso le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e quelle adibite a verde ornamentale.
Le riduzioni (salvo quelle indicate all'art.9), gli aumenti delle superfici e le variazioni di destinazione d'uso sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dal bimestre solare successivo.
Qualora esistano locali e aree adibiti ad usi diversi verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stabilita la tariffa maggiore.
Qualora, nel complesso dell'azienda, esistano locali adibiti in modo evidente, permanentemente a diversi usi, la tassa verrà applicata a ciascun locale sulla base dell'uso cui il singolo locale è destinato.
Non sono assoggettate a tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile sempreché non siano occupati e detenuti in via esclusiva.
Coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva sono direttamente obbligati a dichiararne la relativa superficie nella denuncia di cui all'art.13.
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Art. 9 - RIDUZIONI TARIFFE
Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi
a) Abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 30 mq. utili, escluse le pertinenze: 30%
b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di
variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%
c) Abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) risieda o dimori all'estero per più di 6mesi all'anno: 30%
d) Parte abitativa delle costruzione rurale occupata dall'agricoltore: 30% e) nuclei familiari la cui unica fonte di reddito sia rappresentata da una pensione sociale o di altra pensione di uguale importo, a condizione che i componenti del nucleo familiare non godono di altri redditi : 30%
f) nuclei familiari nel cui interno sia presente e convivente (non ricoverato) un disabile con invalidità pari al 100%, riconosciuto dagli organi competenti, a condizione che il reddito annuo complessivo, imponibile ai fini irpef, del nucleo non superi ?. 9.000,00 con esclusione della pensione di invalidità: 30%
Le riduzioni tariffarie sono cumulabili entro il limite massimo complessivo del 50%.
Le riduzioni delle tariffe o delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria. Sono altresì applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
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Art. 10 - AGEVOLAZIONI INDIVIDUALI
La tassa è ridotta individualmente:
1) per le attività produttive, commerciali e di servizi e limitatamente alle aree in cui vengono eseguite le lavorazioni, nel caso in cui l'utente:
a) abbia posto in essere interventi tecnico organizzativi con effetti accertati dall'ufficio ecologia del comune di una minore produzione di rifiuti, del 30%;
b) destini in modo effettivo ed oggettivo gli scarti di lavorazione al riutilizzo anziché allo smaltimento, del 30% constatata la minore produzione di rifiuti da parte dell'ufficio Ecologia del comune.
2) per le civili abitazioni, nel caso in cui l'utente destini, in modo effettivo ed oggettivo, gli scarti organici domestici al riutilizzo anziché allo smaltimento, verificato dall'Ufficio Ecologia del Comune il reale minor conferimento di rifiuti, del 10%.
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Art. 11 - IRREGOLARITA' O INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO
Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed avviato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40 per cento della tariffa.
L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
L'accertamento del mancato svolgimento del servizio o della grave violazione viene effettuato dall'ufficio ecologia preposto al controllo del servizio.
Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle
persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio della tassa corrispondente al periodo di interruzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 1 del presente articolo.
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Art. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione devono essere redatte su appositi modelli predisposti dall'ufficio preposto e messi a disposizione degli utenti.
Le denuncie devono essere presentate agli uffici del Comune che ne rilasciano ricevuta.
In caso di spedizione, si considerano presentate nel giorno indicato con il timbro postale.
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Art. 13 - DENUNCIA INIZIALE
I soggetti di cui all'art. 5 sono obbligati a presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, apposita denuncia unica relativa ai locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
Alla denuncia iniziale deve essere allegata copia in scala della planimetria relativa ai locali ed aree occupati o detenuti nonché, per gli operatori economici, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
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Art. 14 - DENUNCIA DI VARIAZIONE
Ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione d'uso che comporti un diverso ammontare della tassa corrisposta o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, deve essere denunciata nelle medesime forme e nei termini di cui all'articolo precedente.
Alla denuncia di variazione deve essere allegata copia in scala della planimetria relativa ai locali ed aree occupati o detenuti nonché, per gli operatori economici, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio.
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Art. 15 - DENUNCIA DI CESSAZIONE
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente al competente ufficio tributi
mediante apposita denuncia, nelle medesime forme e nei termini di cui all'articolo 6 su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio.
La denuncia di cessazione deve contenere, oltre ai dati completi del contribuente, tutte le indicazioni necessarie per individuare la pratica da cessare, il nuovo recapito, nonché dovrà essere allegata documentazione che attesti l'avvenuta cessazione (disdetta Enel, acqua) per gli operatori economici, va allegata alla denuncia anche copia della cancellazione alla Camera di Commercio e cessata o variata partita IVA.
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Art. 16 - CONTROLLI
Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione possono essere soggette ad accertamento d'ufficio.
Possono essere altresì sottoposte ad accertamento d'ufficio situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa che non sono state oggetto di denuncia da parte del soggetto obbligato.
Agli effetti dell'applicazione del tributo l'ufficio preposto potrà:
???rivolgere al contribuente motivato invito a trasmettere o esibire atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
???rivolgere invito a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire sottoscritti;
???utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
???richiedere dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti.
In caso di mancato adempimento del contribuente alle richieste di cui ai comma a) e b) nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o altri dipendenti, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso
da comunicare mediante notifica o raccomandata almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni
semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti
abilitati per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione
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Art. 17 - ACCERTAMENTI
In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio preposto dell'entrata provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 6 comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
In caso di omessa denuncia, l'ufficio preposto dell'entrata provvede ad emettere avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile della gestione del tributo, individuato con apposito provvedimento dirigenziale, e devono
contenere le seguenti indicazioni:
???elementi identificativi del contribuente, dei locali, delle aree e loro destinazione d'uso;
???periodi accertati;
???imponibili o maggiori imponibili accertati;
???tariffa applicata e relativa deliberazione;
???motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
???maggior somma dovuta distintamente a titolo di tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità;
???autorità presso la quale può essere prodotto ricorso e relativo termine di decadenza.
Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
All'attività di accertamento della tassa rifiuti si applica in quanto compatibile l'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo n. 218/1997 e previsto dal regolamento comunale sull'entrate
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Art. 18 - RISCOSSIONE
La riscossione della tassa è effettuata direttamente dall' Ente, tramite versamento su conto corrente postale intestato al Comune.
Il Comune potrà, con apposita delibera di Giunta Comunale, razionalizzare le modalità di riscossione, prevedendo in aggiunta o in sostituzione del pagamento sopradetto, la riscossione tramite un concessionario della riscossione, versamento diretto presso la Tesoreria Comunale, nonché altre forme ritenute idonee.
I ruoli sono sostituiti dalle liste di carico contenente l'elenco di tutti i contribuenti tenuti al pagamento.
Le cartelle sono sostituite da una lettera/comunicazione resa nelle forme di pagamento con il dettaglio degli importi dovuti, l'anno di riferimento, le scadenze previste, con allegati i bollettini precompilati.
Il numero delle rate nonché le scadenze delle stesse, sono stabilite al momento dell'approvazione della lista di carico.
I termini per l'iscrizione a ruolo fissati dall'articolo 72 del Dlgs 507/93 si intendono riferiti alla comunicazione degli avvisi di pagamento.
Valgono le altre modalità fissate dall'articolo 72 del Dlgs n. 507/1993.
La riscossione coattiva è effettuata attraverso gli strumenti giuridici in vigore.
Non si procede alla riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta sia inferiore a Euro 10,33. In ogni caso non si procede alla riscossione del credito
di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la sua riscossione.
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Art. 19 - SGRAVI E RIMBORSI
Lo sgravio o il rimborso del tributo non dovuto sono disposti entro 90 giorni nei casi di errore o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dall'ufficio con l'adesione formale del contribuente, prima che intervenga la sentenza della Commissione.
Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto in seguito a cessazione dell'occupazione secondo quanto disposto all'art. 6, è disposto dal responsabile dell'entrata entro i sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva.
Perché operi lo sgravio o il rimborso in caso di denuncia tardiva, la denuncia stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i sei mesi dall'invio dell'avviso di pagamento in cui è iscritto il tributo, o in mancanza dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 del Dlgs n. 46/1999.
In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal responsabile dell'entrata entro novanta giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
I rimborsi sono disposti con provvedimento sottoscritto dal Funzionario della gestione del tributo.
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Art. 20 - SANZIONI
Le sanzioni relative alla tassa disciplinata dal presente regolamento sono irrogate dal competente funzionario responsabile, nominato ed individuato ai sensi della relativa normativa, nei limiti, con le modalità e nel rispetto della vigente normativa in materia sanzionatoria.
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Art. 21 - INESIGIBILITA' DI SOMME DI MODESTO VALORE
Ai sensi dell'Art. 17 comma 88, L.127/97 non si procede al recupero delle somme inferiori a ?. 10,33 in adempimento di obblighi tributari, comprensive di eventuali,
sanzioni e interessi, derivanti da violazioni di leggi tributarie.
Se gli importi superano ? 10,33 sono dovuti per l'intero ammontare.
La disposizione del comma precedente trova applicazione esclusivamente per le fattispecie escluse dall'ambito di operatività del regolamento di cui all'articolo 16,comma
2, della legge n. 146/1998.
Parimenti non si fa luogo al rimborso per gli importi derivanti da obblighi tributari, comprensivi di eventuali oneri accessori, se gli stessi sono inferiori a ? 10,33.
Se gli importi superano ? 10,33 sono rimborsabili per l'intero ammontare.
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Art. 22 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO - SOGGETTO PASSIVO
La tassa giornaliera è dovuta dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nello stesso anno solare, anche se ricorrente.
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Art. 23 - COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO E TARIFFE
La tassa si applica in base a tariffa giornaliera.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata
di un importo pari al cinquanta per cento (50%).
In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
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Art. 24 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLA TASSA
Ai fini della liquidazione e della riscossione della tassa gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni ad occupare i locali e le aree soggette a tassazione giornaliera sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi copia di ogni richiesta e relativa autorizzazione entro il giorno successivo a quello del rilascio.
La tassa, liquidata dal responsabile dell'entrata, deve essere versata, contestualmente alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Melito di Napoli.
Il versamento deve essere eseguito anche in mancanza di autorizzazione.
In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite per la tassa annuale, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
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Art. 25 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE
CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
1 ABITAZIONE-CANTINOLE-LOCALI ADIBITI AD USO DOMESTICO
2 UFFICI PUBBLICI E PRIVATI-BANCHE- AGENZIE
3 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE
4 ASS. SPORTIVE -CULTURALI -RICREATIVE -SINDACALI E POLITICHE
5 PALESTRE
6 CINEMA TEATRI SALE DI CONVEGNO-SALE DA BALLO
7 DEPOSITI-GARAGE AUTORIMESSE E SIMILI
8 SALONI DI BELLEZZA- BARBIERI- PARRUCCHIERI
9 ESER. COMMERCIALI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DEPERIBILI
10 ESER. COMMERCIALI PER VENDITA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI-FIORI PIANTE- ITTICI
11 ESER. COMMERCIALI DI PRODOTTI VARI SUPERMERCATI ECC.
12 ESER. COMMERCIALI PER VENDITA PRODOTTI NON ALIMENTARI E BENI NON DEPERIBILI.
13 PUBBLICI ESERCIZI BAR E CAFFE'
14 PUBBLICI ESERCIZI RISTORANTI PIZZERIE PASTICCERIE.
15 ALBERGHI E PENSIONI
16 STABILIMENTI ED OPIFICI INDUSTRIALI LABORATORI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI.
17 COMUNITA RELIGIOSE-CASE DI RIPOSO (limitatamente agli alloggi ove si producano rifiuti domestici)
18 STUDI MEDICI-AMBULATORI E LABORATORI DI ANALISI
19 LOCALI ED AREE SCOPERTE DESTINATE AD ESPOSIZIONE E VENDITA DI AUTOVEICOLI.
20 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ED AREE DI SERVIZIO
21 AREE SCOPERTE AD USO PRIVATO OVE POSSONO PRODURSI RIFIUTI.
22 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
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Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E ABROGAZIONI
Le disposizioni del presente regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale, entrano in vigore dal 1/1/2005
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
Note:
TABELLA A RIFIUTI ASSIMILATI Al RIFIUTI SOLIDI URBANI Ove non diversamente specificato l'assimilazione prescinde dalla quantità. ????Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97; ????Rifiuti di carta, cartone e similari; ????Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; ????Imballaggi primari; ?Contenitori vuoti puliti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili) ?Cassette; ????Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; ????Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; ????Fr
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