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Regolamento pubblicità affissioni

Comune di MELITO DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI

CAPO I - Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e tutte le successive integrazioni e modificazioni.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 Dicembre 2003, pari a 35.530 abitanti, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Melito di Napoli appartiene alla terza classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento.

Art. 3 - Divisione del territorio in categorie e maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché del diritto, il territorio del Comune di Melito di Napoli è suddiviso in 2 (due) categorie:

A) Categoria speciale: appartengono ad essa tutta Via Roma e tutto il Corso Europa

B) Categoria normale: appartengono ad essa tutte le strade comprese nel restante territorio comunale.

2. Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla
maggiorazione del cento per cento della tariffa normale.

Art. 4 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è gestito direttamente dal Comune.

2. Tuttavia il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs n. 446/97, può affidarne la gestione ai soggetti iscritti nell'apposito albo ministeriale.

Art. 5 - Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e approvate con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini previsti per legge.

2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta Comunale entro il termine dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 6 - Funzionario responsabile

1.Al funzionario responsabile, nel caso in cui il servizio venisse gestito direttamente, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale (art. 11 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507).

Lo stesso funzionario risponde direttamente della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone anche i rimborsi.

In caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai comma precedenti spettano al concessionario.

CAPO II - Impianti per la pubblicità e per le affissioni
Art. 7 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità.

2. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, rapportata alla popolazione residente, non deve essere inferiore a 630 metri quadrati distribuiti opportunamente fra i viari mezzi pubblicitari (stendardi bifacciali, tabelle monofacciali, postre ecc.), rispettando comunque la più soddisfacente offerta del servizio. La superficie degli impianti installati è destinata per il 15% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica e per l'ulteriore 85% alle affissioni di natura commerciale.

3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non potrà eccedere i 400 mq del totale complessivo.

Art. 8 - Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro un anno dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.

2. Il piano deve prevedere la tipologia, la quantità e la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica della circolazione e del traffico.

3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Alla redazione del Piano Generale degli Impianti provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali :dal responsabile servizio pubbliche affissioni, urbanistica, polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione, partecipa al gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario.

Art. 9 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 7, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art.8, comma 2, la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione e simili

Art. 10 - Autorizzazioni

1. L' effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi impianti o di insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti dal nuovo regolamento di apposizione della pubblicità previsto dal nuovo Codice della strada.

2. Per tutte le altre forme pubblicità diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, ecc) salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta data in caso di gestione diretta dal Settore Tributi, sentito per la pubblicità sonora il parere del Comando della Polizia Municipale, il quale indicherà specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione.

3. L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

4. È soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art. 14, comma 4 - septies - del D.L. 1 Luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 1986, n. 488.

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione a connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità agli impianti pubblicitari.

Art. 11 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 12 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati.

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell' imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esima il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni, o concessioni, relativi all' effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 14 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie.
Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 15 - Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, i relativi canoni di affitto o di concessione sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione
della misura del corrispettivo da versare. Quando la pubblicità sia esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni
l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunziare all'uso del bene comunale. In tali casi è fatta comunque salva l' applicabilità della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 16 - Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti sul suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini della applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell'art.7, comma 3, del presente Regolamento.

4.L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso, indennità o riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei
proprietari.

CAPO III - Imposta comunale sulla pubblicità
Art. 17 -Norma di rinvio

1. La Legge (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e sue successive integrazioni e modificazioni) disciplina il presupposto dell'imposta (articolo 5), il soggetto
passivo (articolo 6), le modalità di applicazione dell'imposta (articolo 7) ed il termine di prescrizione dell'eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute (articolo 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (articolo 10), la pubblicità ordinaria (articolo 12), la pubblicità effettuata con veicoli (articolo 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (articolo 14), la pubblicità varia (articolo 15) e le riduzioni ed esenzioni (articolo 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

Art. 18 - Presupposti per l'applicazione dell'imposta

1. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

2. Per esercizio di attività economica di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo
di supporto.

4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

5. Non sono considerati mezzi polifacciali le tabelle, gli stendardi e i posters adibiti all'affissione, abbinati e sorretti da un unico supporto.

6. È considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, come tale, da assoggettare all'imposta in
base alla superficie della minima figura pian geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

7. È attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con diritto al conguaglio
fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

8. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, con diritto al conguaglio tra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

Art. 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. È consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 20 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilabili ai palloni frenanti di cui al comma 3 dell'art. 15 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto sopra citato.

Art. 21 - Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per ciascun punto di pubblicità s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

CAPO IV - Diritti sulle pubbliche affissioni
Art. 22 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Melito di Napoli costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 23 - Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, la modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e agli articoli del presente capo.

2. Si considerano esenti dell'art. 21 lett. a), del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche i manifesti che, pur richiamando anche altri soggetti riguardano le attività istituzionali del Comune quando il costo degli stessi sia sostenuto direttamente dal Comune medesimo.

3. È consentito il pagamento del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale direttamente presso gli Uffici della Società concessionaria che ne rilascerà
quietanza liberatoria con appositi bollettari vidimati e numerati progressivamente.


4. In caso di pagamento del diritto mediante versamento in conto corrente postale la contestualità di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto Legislativo 15 novembre
1993, n. 507, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

Art. 24 - Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare all'ufficio preposto, in tempo utile, apposita richiesta scritta con l' indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi, precisandone il formato e la percentuale da attribuire alla categoria speciale e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Art. 25 - Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni accompagnate dal versamento dei relativi diritti.

2. Presso l'ufficio pubbliche affissioni è tenuto anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le commissioni pervenute.

3. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

4. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale.

5. Finché dura la gestione appaltata del servizio, al Concessionario sarà attribuito il normale aggio contrattuale sulle maggiori riscossioni di cui all'art. 22, comma 9, del D. Lgs. 15.11.93, n. 507.

6. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco o al concessionario, se in gestione, non oltre la scadenza del termine di validità della affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stessa.

Art. 26 - Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 22 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V - Disposizioni comuni
Art. 27 - Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, di quello di collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica,
nonché delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in concorso con i soggetti indicati nell'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nonché con chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso, la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 1.000,00.

3. Il personale alle dipendenze della Società concessionaria o in caso di gestione diretta i funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 28 - Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento difforme da quello ministeriale è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il pagamento effettuato mediante versamento in conto corrente postale ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio postale.

3. È fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'articolo 23, comma 4 e 4 bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

5 .La scadenza per il pagamento annuale dell'imposta di pubblicità è fissata al 30 gennaio di ogni anno.

Art. 29 - Riduzioni ed esenzioni

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.

2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.

3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 30 - Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico Enti Locali approvato con legge n .267/2000.

2. Tuttavia, le parti riguardanti la classificazione del territorio comunale e l'applicazione della maggiorazione agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, producono i loro
effetti con decorrenza dal 1 gennaio 2005. È fatto salvo pertanto l'obbligo dal conguaglio delle maggiori somme dovute per effetto di tali determinazioni.

Art. 32 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni,
approvati rispettivamente con Deliberazione Consiliare n. 8 del 28/2/1994 e n. 6 del 28/2/1994 e tutte le successive modifiche e integrazioni.

2. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente
Regolamento.

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