Comune di MELITO DI NAPOLI REGOLAMENTO ICI |
Art. 1 - NORME GENERALI 1. Le norme di cui al presente capo integrano le disposizioni contenute nel Titolo l del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n . 504 e successive modifiche e integrazioni, per l'applicazione in questo Comune, dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. |
Art. 2 - TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni' contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del dlgs. 504/92 e successive modificazioni ed |
Art. 3 - IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI 1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del Dlgs 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del Dpr 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett a) della legge 20/05/1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltreché utilizzati siano anche posseduti a titolodi proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore. |
Art. 4 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Agli effetti dell'applicazione. delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. |
Art. 5 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI RIMBORSO DELL'IMPOSTA 1.Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale. Ai sensi dei comma 1 lettera f) dell'art 59 del DIgs.446/97, per le aree divenute inedificabili si stabilisce dunque il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dei comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi dei comma 5 dell'art. 5 della stessa Legge, quale area edificabile. |
Art. 6 - VERSAMENTO DEI CONTITOLARI 1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel DIgs 504/92, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. |
Art. 7 - AVVISI DI ACCERTAMENTO ED AZIONI DI CONTROLLO L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre dei quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od. ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento dei tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e da quello per l'applicazione delle sanzioni amministrative adottato dal comune di Melito. |
Art. 8 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE Per tutte le fattispecie per le quali è applicabile all'ici ed agli altri tributi comunali, è introdotto nel Comune di Melito l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, informato ai criteri stabiliti dal decreto, legislativo 19 giugno 1997 n. 218, e secondo le modalità e le prescrizioni definite nell'apposito regolamento comunale sull'accertamento con adesione. |
Art. 9 - COMUNICAZIONE ANNUALE DEGLI ACQUISTI, CESSAZIONÍ O MODIFICAZIONI DELLASOGGETTIVITÀ PASSIVA E' soppresso l'obbligo, stabilito nell'art. 10 del dlgs 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, della presentazione della dichiarazione o denuncia Ici. Al suo posto è introdotto l'obbligo, da parte del contribuente, di comunicare, entro 60 giorni dall'atto notarile o da altro evento, i trasferimenti a qualsiasi titolo di immobili, gli acquisti, le cessazioni o le modificazioni della soggettività passiva Ici, o qualunqe evento dal quale scaturisca una differente tassazione, in ordine alle aliquote o alle detrazioni d'imposta. La comunicazione ha ad oggetto la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata ai predetti eventi. La suddetta comunicazione èeffettuata entro 60 giorni dall'atto o dall'evento, tramite consegna al protocollo del comune o a mezzo invio con raccomandata a/r indirizzata al comune di Melito, Ufficio Tributi. In tale ultimo caso farà fede ai fini del termine di 60 giorni, la data di invio impressa dall'Ufficio Postale. Il fac simile, dei modello di comunicazione sarà approvato con apposita delibera di giunta comunale. |
Art. 10 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI ICI A partire dal 1999, il versamento dell'ICI dovrà essere effettuato, sempre entro le scadenze attualmente o in futuro previste per l'acconto e per il saldo, ma tramite |
Art. 11 - SANZIONI Per l'omessa comunicazione di cui all'art. 9 del presente regolamento è prevista la sanzione di L. 200.000 (duecentomila) per ciascuna unità immobiliare oggetto della mancata comunicazione.' |
Art. 12 - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE 1. L'irrogazione delle sanzioni previste nell'art. 14 del Dlgs 504/92, nel testo novellato dall'art. 14 del Dlgs. 18/12/1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale |
Art. 13 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI 1. In relazione a quanto consentito dall'art 3, comma 57, della legge 23/12/1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 dei Dlgs 446/97, una percentuale dei gettito è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto dell'Ufficio Tributi. |
Art. 14 - VIGENZA 1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il 1 ' Gennaio 1999. |
Art. 15 - FORMALITÀ 1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consilìare di adoziore, il regolamento: a) è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;b) è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a/r ai fini dell'art 52, secondo comma, del dlgs. 446/97, unitamente alla richiesta :fi pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
Art. 16 - NORME TRANSÍTORÍE 1. A seguito della soppressione dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di cui all'art. 10, intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro Il termine del 30/6/99. |
Art. 17 - RINVIO ALLA LEGGE Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge, ed in particolare quelle contenute nel titolo del D.LGS. n. 504 del 30/12/92 e negli articoli 58 e 59 del D.LGS. 446/97. |









