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Regolamento ICI

Comune di MELITO DI NAPOLI

REGOLAMENTO ICI

Art. 1 - NORME GENERALI

1. Le norme di cui al presente capo integrano le disposizioni contenute nel Titolo l del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n . 504 e successive modifiche e integrazioni, per l'applicazione in questo Comune, dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento viene adottato in attuazione di quanto previsto dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni' contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del dlgs. 504/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 Gennaio 1963 n. 9 e soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.

3. L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell' anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dailComune. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

Art. 3 - IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del Dlgs 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del Dpr 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett a) della legge 20/05/1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltreché utilizzati siano anche posseduti a titolodi proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art 7, comma 1, lett. i) del Dlgs 504/92 si applica anche agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del Dlgs 04/12/1997 n 460 e che abbiano dato ai Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto.

Art. 4 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione. delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage, o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel dIgs 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, dei proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 5 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI RIMBORSO DELL'IMPOSTA

1.Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale. Ai sensi dei comma 1 lettera f) dell'art 59 del DIgs.446/97, per le aree divenute inedificabili si stabilisce dunque il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dei comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi dei comma 5 dell'art. 5 della stessa Legge, quale area edificabile.

2.Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta dei soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92. La domanda di rimborso quindi deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 6 - VERSAMENTO DEI CONTITOLARI

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel DIgs 504/92, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 7 - AVVISI DI ACCERTAMENTO ED AZIONI DI CONTROLLO

L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre dei quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od. ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento dei tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e da quello per l'applicazione delle sanzioni amministrative adottato dal comune di Melito.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Comunale deciderà le modalità delle azioni di controllo per l'anno successivo. In particolare potrà stabilire liste selettive di contribuenti da controllare secondo le modalità che riterrà più opportune, informando però i controlli al principio dell'eguaglianza tributaria ed alla lotta
agli evasori totali, piuttosto che concentrare ì controlli stessi su formali operazioni di liquidazione dell'imposta in base alle dichiarazioni presentate. A tale ultimo fine, con delibera di giunta, il Comune potrà, in qualsiasi momento, per una più efficace lotta all'evasione, stabilire, anche per gli anni pregressi, l'eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi. A fronte di ciò dovrà potenziare le operazioni di controllo sostanziale e di scoperta degli evasori totali. A tal fine potrà procedere ad attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 8 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Per tutte le fattispecie per le quali è applicabile all'ici ed agli altri tributi comunali, è introdotto nel Comune di Melito l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, informato ai criteri stabiliti dal decreto, legislativo 19 giugno 1997 n. 218, e secondo le modalità e le prescrizioni definite nell'apposito regolamento comunale sull'accertamento con adesione.

Art. 9 - COMUNICAZIONE ANNUALE DEGLI ACQUISTI, CESSAZIONÍ O MODIFICAZIONI DELLASOGGETTIVITÀ PASSIVA

E' soppresso l'obbligo, stabilito nell'art. 10 del dlgs 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, della presentazione della dichiarazione o denuncia Ici. Al suo posto è introdotto l'obbligo, da parte del contribuente, di comunicare, entro 60 giorni dall'atto notarile o da altro evento, i trasferimenti a qualsiasi titolo di immobili, gli acquisti, le cessazioni o le modificazioni della soggettività passiva Ici, o qualunqe evento dal quale scaturisca una differente tassazione, in ordine alle aliquote o alle detrazioni d'imposta. La comunicazione ha ad oggetto la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata ai predetti eventi. La suddetta comunicazione èeffettuata entro 60 giorni dall'atto o dall'evento, tramite consegna al protocollo del comune o a mezzo invio con raccomandata a/r indirizzata al comune di Melito, Ufficio Tributi. In tale ultimo caso farà fede ai fini del termine di 60 giorni, la data di invio impressa dall'Ufficio Postale. Il fac simile, dei modello di comunicazione sarà approvato con apposita delibera di giunta comunale.

Art. 10 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI ICI

A partire dal 1999, il versamento dell'ICI dovrà essere effettuato, sempre entro le scadenze attualmente o in futuro previste per l'acconto e per il saldo, ma tramite
versamento su conto corrente postale intestato ai Comune, con lo stesso fac simile attuamente utilizzato per l'ICI Il comune potrà, con apposita delibera di Giunta
Municipale in qualunque momento, ed a valere per l'anno successivo, razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti ICI,sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione dei pagamento sopradetto, il versamento tramite il concessionario della riscossione, o il versamento diretto presso la tesoreria comunale, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

Art. 11 - SANZIONI

Per l'omessa comunicazione di cui all'art. 9 del presente regolamento è prevista la sanzione di L. 200.000 (duecentomila) per ciascuna unità immobiliare oggetto della mancata comunicazione.'

Per tutte le sanzioni differenti dall'omessa comunicazione, si applicano le norme. di legge dei D.LGS. 504/92 e le prescrizioni contenute negli appositi articoli del "Regolamento delle sanzioni adottato dal comune di Melito".

Art. 12 - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. L'irrogazione delle sanzioni previste nell'art. 14 del Dlgs 504/92, nel testo novellato dall'art. 14 del Dlgs. 18/12/1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale
all'avviso di accertamento o di rettifica giusta la procedura di cui all'art. 17 del Dlgs 472/97 con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 dei citato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione dei contribuente.

Art. 13 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dall'art 3, comma 57, della legge 23/12/1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 dei Dlgs 446/97, una percentuale dei gettito è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto dell'Ufficio Tributi.

2. A tal fine la Giunta Comunale determina con delibera adottata entro gli stessi termini per l'approvazione dei bilancio di previsione due misure percentuali:

a) l'una, non superiore al 2% a valere sui gettito dell'Ici riscossa sulla competenza nell'esercizio precedente;

b) l'altra, non superiore al 10%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per Ici nell'esercizio trascorso in virtù del perseguimento dell'evasione e dell'emissíone di accertamenti in rettifica ed esiti positivi di vertenze fiscali.

3.Il totale della sommatoria degli importi di cui al comma precedente, con il medesimo atto giuntale viene in parte destinato a finanziamento di acquisti e attrezzature e dotazioni per l'ufficio tributi, il ricorso a collaborazioni esterne e, per il resto, all'attribuzione compreso i di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta dei suo Responsabile ed in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 14 - VIGENZA

1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il 1 ' Gennaio 1999.

Art. 15 - FORMALITÀ

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consilìare di adoziore, il regolamento: a) è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;b) è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a/r ai fini dell'art 52, secondo comma, del dlgs. 446/97, unitamente alla richiesta :fi pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Art. 16 - NORME TRANSÍTORÍE

1. A seguito della soppressione dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di cui all'art. 10, intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro Il termine del 30/6/99.

Art. 17 - RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge, ed in particolare quelle contenute nel titolo del D.LGS. n. 504 del 30/12/92 e negli articoli 58 e 59 del D.LGS. 446/97.

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